Il notaio risponde


A cura del notaio Remo Bassetti: Titolare dell’omonimo studio torinese, collabora con la nostra rivista, per fornire ai lettori chiarimenti su problematiche e pratiche inerenti per esempio a successioni, donazioni, compravendita di immobili, costituzione di associazioni e fondazioni, convenzioni matrimoniali e costituzione di fondi patrimoniali, mutui e altri tipi di finanziamento.

Buongiorno Notaio,
vorrei sapere se in caso di donazione di una somma da un residente estero ad un residente italiano (non parente ma amico), vi è bisogno di un atto notarile.
Se sì, redatto in duplice lingua o solo in italiano, oppure per il fisco italiano basta la copia del bonifico?
Nel caso di questo tipo di donazione, non vi è alcuna tassa da pagare in quanto i proventi sono stati generati all’estero e non sul territorio italiano, corretto?
Grazie. Luca
Buongiorno,
c’è un problema di forma, innanzitutto, che esigerebbe l’atto notarile. Inoltre, una recentissima sentenza della Cassazione ritiene che la forma pubblica dell’atto sia necessaria per beneficiare dell’esenzione a cui lei fa riferimento. Per quanto riguarda la lingua, dipende: se ci sono entrambe le parti e uno dei due non parla italiano vanno seguite formalità particolari, tra cui la doppia lingua. Se è all’estero e invia procura speciale per la donazione non è necessario che nell’atto sia duplicata la lingua.

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Gent.mo notaio Remo Bassetti,
Mio padre circa 35 anni fa ha acquistato un alloggio a Torino che ora vorrebbe vendere per orientarsi ad un acquisto in un luogo di villeggiatura per figli e nipoti. A distanza di così tanti anni non riesce più
a trovare l’atto d’acquisto e il notaio che aveva redatto l’atto non esercita più l’attività.
Nel caso non riuscisse a trovarlo è possibile risalire in qualche modo?
Certamente, esistono degli archivi distrettuali. Quando un notaio cessa l’attività consegna tutti i suoi volumi all’archivio notarile del distretto dove esercitava, dove è possibile richiedere delle copie. Nello specifico a Torino l’Archivio Notarile Distrettuale si trova in Piazza Cesare Augusto 3.

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Buongiorno,
Ho una domanda in merito ad eredità a debito o credito per un fratello e più precisamente: ho un fratello sposato con due figli minorenni, purtroppo per vari motivi è rimasto indietro nel pagamento
delle tasse e ora ha un debito cospicuo. Non appena maggiorenni, i figli faranno la rinuncia all’eredità attiva o passiva. In questo caso le sorelle possono essere coinvolte in qualche modo in questo debito?
Dobbiamo fare qualcosa per tutelarci?
Michela
Buongiorno,
la rinuncia all’eredità, i figli di suo fratello, più che alla loro maggiore età dovranno farla quando il padre sarà morto… Solo dopo questi due eventi (morte di suo fratello e rinuncia dei figli) dovrete fare a vostra volta la rinuncia all’eredità (se lo ritenete conveniente).

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