Il Notaio risponde


A cura del notaio Remo Bassetti: Titolare dell’omonimo studio torinese, collabora con la nostra rivista, per fornire ai lettori chiarimenti su problematiche e pratiche inerenti per esempio a successioni, donazioni, compravendita di immobili, costituzione di associazioni e fondazioni, convenzioni matrimoniali e costituzione di fondi patrimoniali, mutui e altri tipi di finanziamento.

 

 

Gent.mo Notaio, sto per acquistare una casa ubicata nella campagna di Asti intestata a una signora di 95 anni e a sua figlia. L’agenzia immobiliare mi ha comunicato che la signora di 90 anni è analfabeta e quindi non è in grado di firmare la proposta di acquisto e successivamente l’atto notarile. La mia domanda, quindi, è questa: come funziona la firma dell’atto quando ci sono persone analfabete che non sono in grado di firmare? Grazie.

Francesca

Gentile signora Francesca, il rimedio esiste nella legge notarile, e dal 1913, quando l’analfabetismo non era esattamente l’eccezione. L’atto notarile conterrà una garanzia in più oltre alla firma del pubblico ufficiale, ovvero la presenza di due testimoni (che non siano interessati all’atto né parenti di costoro) che firmeranno l’atto confermando che la parte analfabeta (o “illetterata” come si usava dire) ha effettivamente manifestato oralmente la volontà riportata nel contratto. Ovviamente questo rimedio non copre la proposta, e così un crocesegno su quest’ultima non avrebbe valore legale. Per essere valida la proposta dovrà firmarla un rappresentante munito di procura notarile, redatta con i testimoni nel modo che ho descritto sopra.

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Buongiorno Notaio, io e mia moglie stiamo per acquistare una casa che sarebbe per entrambi la prima casa. Ho letto che ci sono delle agevolazioni per coloro che hanno meno di 36 anni: entrambi rientriamo in questa categoria. Potrebbe indicarmi quali sono queste agevolazioni in modo da avere un quadro chiaro prima di procedere con l’acquisto? Grazie.

Fabio

Gentile signor Fabio, l’agevolazione consiste nella completa esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, che con le agevolazioni normali sarebbero rispettivamente il 2% del valore catastale e 100 euro fissi. Per un difetto di scrittura della norma qualcosina per altre imposte si paga: 320 euro. Il requisito dell’età tiene in conto l’anno: quindi se foste nati a dicembre del 1986 non potreste beneficiare dell’agevolazione nemmeno firmando l’atto a maggio. Inoltre, non basta avere meno di 36 anni: è necessario anche che l’ISEE non superi i 40.000 euro. Conta dunque il vostro reddito familiare. Se invece che da un privato compraste da un costruttore, dovreste pagare regolarmente l’IVA ma potreste poi scalarla dalla successiva dichiarazione dei redditi. Anche per il mutuo sono previ sti dei piccoli vantaggi.

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Gent.mo Notaio, gli eredi legittimi che ignorano l’ammontare del patrimonio e dei beni lasciati dal “de cuius” (es. figli legittimi del primo matrimonio del defunto), come possono effettuare delle verifiche e come devono presentare la domanda di successione? Grazie.

Carmela

Gentile signora Carmela, per quanto concerne la dichiarazione di successione, gli eredi legittimi potranno includere i beni di cui sono a conoscenza e se ne emergeranno altri presenteranno una dichiarazione integrativa, che oltre l’anno comporta qualche modesta sanzione. Peraltro, la cosa più normale è che venga presentata un’unica dichiara zione di successione, anche da un solo erede per conto degli altri. Gli eredi legittimi hanno diritto a ricevere ogni informazione sul patrimonio dagli altri eredi che sono in possesso dei beni e che ne hanno contezza: non dovrebbero essere costretti a fare ricerche che possono anche risultare costose e in parte complicate

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