Il Notaio Risponde – Settembre


A cura del Notaio Remo Bassetti: Titolare dell’omonimo studio torinese, collabora con la nostra rivista, per fornire ai lettori chiarimenti su problematiche e pratiche inerenti per esempio a successioni, donazioni, compravendita di immobili, costituzione di associazioni e fondazioni, convenzioni matrimoniali e costituzione di fondi patrimoniali, mutui e altri tipi di finanziamento.

Buonasera,  lo scorso anno, mia moglie ed io decidemmo di donare alla figlia un bilocale in Torino. A tale scopo, in sede di atto di vendita, l’alloggio venne intestato alla figlia (unica) e venne richiesta la presenza dei genitori per “tracciare” in modo trasparente il pagamento. Venne stipulato, contestualmente, un secondo atto, sempre intestato alla figlia, con la Banca per un mutuo dell’importo residuale dell’alloggio non pagato dai genitori in sede di atto di acquisto. Questo perché, per accordi presi in precedenza, le rate del mutuo sarebbero state sostenute direttamente dalla figlia sino all’estinzione dello stesso. Cosa che è regolarmente avvenuta sin d’ora. Per svariati motivi ora, mia moglie ed io avremmo deciso di sostenere anche la residua parte del mutuo procedendo ad un’estinzione anticipata. La domanda è: quale può essere il comportamento migliore per procedere in tal senso evitando qualsiasi potenziale problema in ordine ad aspetti civilistici e fiscali Possibilmente evitando un ennesimo atto pubblico? Grazie in anticipo.

Federico

Buongiorno signor Federico, non è necessario alcun atto notarile. Potete direttamente estinguere il mutuo di vostra figlia utilizzando vostro denaro. Nella causale del bonifico scriverete: “Estinzione mutuo della figlia a titolo di donazione indiretta”.


Gent.mo Sig. Notaio, avrei bisogno di un chiarimento per una situazione quasi analoga a quella del sig. Francesco esposta sul report di marzo 2020. Abbiamo acquistato 5 anni fa un immobile intestandolo alla figlia (unica) dove attualmente è residente. Un domani potrebbe convivere con il fidanzato e mi chiedo nel caso convolino a nozze (con separazione dei beni) e soprattutto in mancanza di un suo erede, in caso di un suo decesso il marito erediterà? E in che percentuale? E come potremo noi tutelarci per evitare di perdere il patrimonio esclusivamente da noi pagato? La ringrazio.

Camilla

Gentile Camilla, rispetto a quell’appartamento oramai i suoi diritti sono pari ai miei… cioè zero. Quindi è passato per voi il tempo per tutelarsi. Se per disgrazia qualcosa capitasse a sua figlia, in assenza di testamento, spetterà a voi una quota insieme al marito, se non sono nati figli (finché non si sposa, invece, senza testamento al convivente non spetta nulla). Diverso sarebbe se la prospettiva che mi espone fosse quella di sua figlia. Cioè, se sua figlia è d’accordo nel restringere i diritti di un eventuale marito rispetto a quel bene. In tal caso delle soluzioni potrebbero esservi, e numerose, variando per costo, estensione, efficacia e per le specifiche situazioni familiari e patrimoniali. Ma inevitabilmente bisognerebbe addentrarsi in una serie di dettagli e confronti che apparterrebbero tipicamente a una consulenza professionale a tutti gli effetti, al di fuori di queste consulenze “amichevoli”, on line o di vicino, su questioni che possono essere risolte mediante una risposta più o meno secca.

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