L’esperto immobiliare risponde


A cura del Dott. Cesare Furbatto: Titolare dell’omonimo studio immobiliare torinese, collabora con la nostra rivista per dare la possibilità ai lettori di avere risposte esaustive alle domande inerenti il settore casa.

*****************************

Buongiorno,
tra qualche mese farò un atto di vendita di un mio immobile. È vero che è caduto l’obbligo di dichiarare la provvigione al momento dell’atto notarile? Grazie per la risposta.
Davide

Si, è vero. A partire dal 12 gennaio 2025 non sussiste più l’obbligo di dichiarare in atto le provvigioni da parte dell’Agente Immobiliare incaricato di gestire la compravendita. Grazie a questa nuova legge viene salvaguardata la riservatezza dei tre attori principali (agente immobiliare, parte acquirente, parte venditore) sia tra di loro e sia nei riguardi degli altri soggetti attivi (Notaio, Banca, ecc.) il tutto senza effetti negativi per i controlli da parte dell’Agenzia dell’Entrate che potrà attingere le informazioni tramite la fatturazione elettronica. Per maggiori approfondimenti si rimette alla legge del dicembre 2024 n° 203 (che modifica quella originaria del 4 luglio 2006 n° 223, articolo 35, comma 22).

***************************************************************************************************

Buongiorno,
voglio comprare la mia nuova casa e dovrò vendere la mia. Per mantenere le agevolazioni della prima casa: ho tempo un anno per rivendere la mia? Grazie per la risposta.
Federica

No, la legge di bilancio 2025 ha raddoppiato il termine per la rivendita (che era di 1 anno) portandolo a 2 anni. Pertanto, dal 1/1/2025, chi è titolare, al rogito, di un immobile (ovunque situato sul territorio nazionale) già acquistato col beneficio prima casa, avrà 2 anni di tempo per alienarlo (e non più un solo anno), senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto. In caso di mancata alienazione nel termine biennale, si verifica la decadenza dall’agevolazione, con la conseguente applicazione dell’imposta integrale e delle sanzioni. Non è invece stato modificato il termine di un anno entro il quale, in caso di vendita dell’immobile acquistato nel quinquennio, il contribuente deve riacquistare un altro immobile da adibire a propria abitazione principale per non perdere le agevolazioni.


My Agile Privacy

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. 

Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati. 

Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare.