A cura del notaio Remo Bassetti: Titolare dell’omonimo studio torinese, collabora con la nostra rivista, per fornire ai lettori chiarimenti su problematiche e pratiche inerenti per esempio a successioni, donazioni, compravendita di immobili, costituzione di associazioni e fondazioni, convenzioni matrimoniali e costituzione di fondi patrimoniali, mutui e altri tipi di finanziamento.
Buongiorno,
volevo un’informazione: ho un mutuo residuo di 15 anni che ammonta a 95 mila euro, adesso ho la necessità di cambiare casa e ho visto un nuovo immobile di valore superiore al residuo mutuo, mi chiedevo se è possibile trasferire il mutuo sul nuovo immobile mantenendo il medesimo tasso di interesse?
Camilla
Buongiorno Camilla,
eh, sarebbe il sogno di tanti… ma non è in alcun modo possibile. Per essere più precisi, la questione giuridica di solito è se la stessa ipoteca sia trasferibile su un diverso immobile e, nonostante una lettura superficiale su internet possa far intendere il contrario, la procedura prevede in realtà che si cancelli la vecchia ipoteca e se ne iscriva una nuova. Siccome però il mutuo attuale è garantito da quell’ipoteca, deve anche farsi un nuovo contratto di mutuo per la nuova ipoteca. Il mutuo è stato del resto deliberato per l’acquisto di quell’immobile, non può certo decidere lei di cambiare garanzia alla banca. Se poi la banca avesse piacere di venirle incontro potrebbe anche concederle lo stesso tasso nel nuovo mutuo, che è poi il risultato economico che a lei interessa. Ma se il mutuo era provvisto di quei bassissimi tassi di qualche tempo fa, persino all’istituto sarebbe precluso di favorirla oltre un certo limite. Al contrario, se l’immobile che lei compra fosse stato acquistato con un mutuo altrettanto conveniente, lei potrebbe subentrare in quello con l’accollo (estinguendo quello vecchio con i proventi della vendita).
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Buongiorno,
siamo una coppia senza figli in comunione di beni, in caso di decesso di uno dei due spetta qualcosa ai fratelli e sorelle?
Leonardo
Gentile Leonardo,
“spetta” solo se lei non fa un testamento nominando erede sua moglie da sola, o anche altre persone con cui non ha rapporto di parentela. I fratelli, infatti, sono eredi legittimi, cioè ricevono una quota se non ci sono figli e la successione è priva di testamento (un terzo, se concorrono con il coniuge). Ma non sono legittimari, cioè non possono impugnare un testamento che non li includa. I legittimari nel nostro ordinamento sono solo il coniuge, i discendenti in linea retta e gli ascendenti (se non ci sono discendenti).
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Gent.mo Notaio,
ho acquistato a novembre del 2022 quella che dovrebbe essere la mia prima casa, ma per una serie di ragioni non sono riuscita ancora a trasferire la residenza. Sapevo che i termini per spostare la residenza erano stati sospesi fino al 30 ottobre 2023? I diciotto mesi, pertanto sono cominciati a decorrere dopo tale data? Grazie mille.
Giulia
Gentile Giulia,
certo, dorma sogni tranquilli, avrà tempo fino al 30 aprile 2025.