A cura del notaio Remo Bassetti: Titolare dell’omonimo studio torinese, collabora con la nostra rivista, per fornire ai lettori chiarimenti su problematiche e pratiche inerenti per esempio a successioni, donazioni, compravendita di immobili, costituzione di associazioni e fondazioni, convenzioni matrimoniali e costituzione di fondi patrimoniali, mutui e altri tipi di finanziamento.
Buongiorno,
avrei bisogno di informazioni sul testamento. Il mio compagno (non convivente) vorrebbe redigere un testamento olografo disponendo che tutti i suoi beni vengano trasferiti a me o in mia assenza alle mie figlie. Faccio presente che non è mai stato coniugato, non ha figli, non ha più i genitori, ha una sorella sposata con due figli. Supposto che il testamento venga correttamente compilato, potrebbe essere impugnato, invalidato per quote di diritto da parte della sorella o nipoti? Il documento al momento non verrebbe depositato da un notaio ma in cassetta di sicurezza. Al momento non abbiamo in previsione il matrimonio.
Nadia
Buongiorno,
i fratelli e sorelle, o i parenti ancora più lontani, non sono legittimari, non hanno, cioè, diritto alla quota di eredità. Sono solo eredi legittimi: se non ci fosse il testamento erediterebbero loro mentre al convivente non spetterebbe nulla. Con il testamento, invece, si possono lasciare i beni al convivente, o anche al primo che passa, senza che una sorella possa reclamare dei diritti. Il testamento, tuttavia, può essere impugnato per altri motivi, anche se appare, come lei dice correttamente compilato”. Immaginiamo che il suo compagno faccia oggi il testamento. Se fra dieci anni il suo compagno dovesse perdere la capacità di intendere e di volere, gli interessati (in questo caso la sorella e i nipoti) potrebbero provare a sostenere che il testamento è stato redatto in quegli ultimi anni e che la data è falsa, e d’altronde nessuno verbalizza che cosa una persona mette nella sua cassetta di sicurezza. Non voglio fare terrorismo: l’onere della prova sarebbe a loro carico. Ma in linea di massima penso che, se un convivente non è sicuro dell’atteggiamento futuro dei parenti del partner (e lei, se mi fa questa domanda sull’impugnazione, non mi sembra tanto sicura) starebbe più tranquillo con un testamento
pubblico.
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Buongiorno,
ho un quesito in merito alla donazione genitore verso un figlio di liquidità da utilizzare per l’acquisto di un immobile. Un notaio ha spiegato all’interessata che potrebbe trasferire una somma ad una figlia per questo scopo senza dover registrare la donazione e senza intaccare la quota di legittima spettante ad un altro figlio, citando questo articolo di legge: Art. 1 comma 4-bis, D. Lgs 31 ottobre 1990, n. 346. Pertanto, il notaio nell’atto di acquisto dell’immobile inserirà questa frase: “L’acquirente dichiara che il prezzo di compravendita è stato interamente pagato dalla propria madre… a titolo di liberalità indiretta a beneficio della figlia. Le parti dichiarano che il pagamento del corrispettivo della compravendita è avvenuto attraverso il bonifico n°… emesso in data… dalla Banca… all’ordine di…”. La causale del bonifico disposto dalla donante riporterà: “Acquisto immobile in…, comune… da intestare a…”. È corretto non registrare la donazione e che questa liberalità non intacchi la quota di legittima spettante all’altro futuro erede (altro figlio)? Nel caso, il bonifico va disposto a favore del venditore dell’immobile o dell’acquirente?
Francesco
Buongiorno,
il mio collega le ha fornito tutte le esatte indicazioni. Non dovrà registrare la donazione né pagare imposta e la donazione dell’immobile (non del denaro) sarà messa in conto a sua figlia al momento della collazione, secondo il valore che il bene avrà all’apertura della successione. Non fa differenza che la somma sia versata direttamente al venditore o invece all’acquirente, quel che conta è che si tratti di provvista messa a disposizione dal genitore.