Il notaio risponde


A cura del notaio Remo Bassetti: Titolare dell’omonimo studio torinese, collabora con la nostra rivista, per fornire ai lettori chiarimenti su problematiche e pratiche inerenti per esempio a successioni, donazioni, compravendita di immobili, costituzione di associazioni e fondazioni, convenzioni matrimoniali e costituzione di fondi patrimoniali, mutui e altri tipi di finanziamento.

Per le vostre domande: plusmagazine@fabiplus.org

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Spett. le Notaio,
ho un alloggio attualmente affittato, mi sto accordando per la vendita, la cui consegna sarà entro un paio di mesi dopo la scadenza dell’affitto, con la clausola richiesta dal compratore che la casa sia libera da affittuari. Nel compromesso mi spaventa l’idea di mettere il termine “caparra confirmatoria” per la cifra che mi darà l’acquirente perché, se l’attuale affittuario si comportasse scorrettamente, non liberando la casa al termine previsto e non consentendomi quindi di portare a termine la vendita, dovrei restituire al potenziale acquirente il doppio della cifra che mi ha dato.
È ammessa nella compravendita la sola “caparra” versata da parte dell’acquirente, senza che sia “confirmatoria”?
Alessandra

Buongiorno,

la caparra può essere di due tipi. Quella che si incontra nella quotidianità è appunto la caparra confirmatoria, che potenzia l’impegno preso dalle parti prevedendo che chi si ritira, come minimo, ci rimette l’importo della caparra. Come minimo: se l’acquirente pensa “ah no, quella casa la voglio proprio!” può rivolgersi al giudice e ottenere una sentenza che prenda il posto della firma del venditore; e allo stesso modo il venditore può costringere l’acquirente a comprare, senza accontentarsi solo della caparra. Nell’altro tipo di caparra, quella penitenziale, tale alternativa non esiste: attraverso la caparra penitenziale si compra il diritto di recedere dal contratto senza altre conseguenze oltre alla perdita di quella somma. Neppure questo secondo tipo di caparra fa dunque al suo caso: se l’inquilino si comportasse scorrettamente lei ci rimetterebbe in effetti il doppio della caparra. Per evitare ciò la somma non dovrebbe esserle versata a titolo di caparra ma di acconto: ammesso che l’acquirente accetti, non è detto però che questo risolverebbe il suo problema, in assenza di una definizione contrattuale chiara. Il rimedio ipotetico sta quindi in una scrittura del contratto non seriale e guidata da un tecnico.

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Gent.mo Notaio,
sono l’erede di una persona deceduta nel dicembre 2024 che nel febbraio 2022 ha rilasciato procura generale notarile (ovviamente registrata) a favore di terza persona, nipote non erede. Il quesito è se: conoscendo il notaio che l’ha raccolta, i numeri di repertorio e fascicolo, posso richiedere al notaio stesso copia dell’atto originale (con firme e documenti di identificazione) o se c’è qualche motivo giuridico o operativo per i quali la richiesta possa non essere accolta.

Francesca

Gent.ma Francesca,
tutti gli atti pubblici (suppongo la procura generale fosse tale) sono, previo pagamento dei diritti, a disposizione di chi ne richiede copia, anche se non si tratta apparentemente di un interessato. La copia non è una fotocopia: quindi le firme non compaiono ma c’è solo scritto che sono state apposte alla presenza del notaio. A parte la richiesta di una fotocopia, per la firma può chiedere di visionare l’originale. La carta d’identità è una cosa a parte: visto che la persona è defunta non militano le cautele imposte dalla privacy ma non direi che lei abbia un diritto a richiederle.